Statuto

ART. 1 Denominazione e sede

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: “MOSAICO FRIENDS – ADRIA ODV”.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’organizzazione ha sede legale in via Gallimberti 10, nel comune di ADRIA.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 Statuto

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 Finalità e Attività

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nello specifico, l’associazione si propone di:

1) costituire sostegno umano alle persone disabili e/o con autismo;

2) predisporre una corretta informazione sui diritti, in particolare quelli spettanti alle persone disabili e/o con autismo, vigilando sull’applicazione degli stessi nelle strutture pubbliche e sociali;

3) attivarsi per la valorizzazione delle capacità delle persone disabili e/o con autismo e per il raggiungimento delle massime potenzialità ed autonomie personali attraverso la realizzazione di laboratori espressivi, attività sportive, ricreative e culturali e quant’altro risulti utile per il raggiungimento di queste finalità;

4) collaborare con le altre associazioni di volontariato esistenti sul territorio per affrontare e risolvere le difficoltà comuni e per costruire un fronte unitario più significativo;

5) rapportarsi costruttivamente con gli Enti Pubblici, Istituzioni, Cooperative, Scuole ed altro;

6) incentivare l’organizzazione di iniziative per sostenere gli scopi dell’Associazione

L’ attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati, sono: (attività individuate nell’ art. 5, comma 1 del D. Leg. 117/2017, commi:)

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) attività culturali di interesse sociale con finalità’ educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di  promozione e  diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle  attività di  interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22  aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere  residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

1) Laboratorio di mosaico

2) Progetto di danza “Danceability”

3) Laboratorio di musica

4) Laboratorio di cucina

5) Attività motoria – Basket

6) Gite e visite culturali-ricreative inclusive

Per l’attività di interesse generale prestata, l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’ organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L’organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 Ammissione

Sono associati dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato e ratificata dall’ Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.

L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali  e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  • votare in Assemblea dal momento dell’ iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali e consultare i verbali secondo le regole stabilite dal successivo art. 29.
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8 Volontario e attività di volontariato

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. L’interessato può comunque fare ricorso scritto entro 30 giorni; in tal caso, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento del ricorso,  sarà indetta l’Assemblea che delibererà in via definitiva, sempre con voto segreto.

Il socio che non versa entro il 30 Giugno dell’anno sociale in corso la quota associativa, decade dalla qualifica di socio.

ART. 10 Gli organi sociali

Sono organi dell’organizzazione:

  • Assemblea degli associati
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 L’assemblea

L’assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12 Compiti dell’Assemblea

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera in via definitiva, in caso di ricorso, sull’esclusione degli associati
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 Convocazione

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, spedita  a mezzo lettera, fax, e-mail o altri mezzi informatici almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’ indirizzo o ai contatti informatici risultanti dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

ART. 14 Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati; si precisa che quanto sopra riportato deve essere osservato anche in seconda convocazione.

ART. 16 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di cinque componenti, eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’organizzazione,
  • attua le deliberazioni dell’assemblea,
  • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
  • delibera l’esclusione dell’associato con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 Risorse economiche

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 19 I beni

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 20 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo Gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22 Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 23 Convenzioni

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ART. 24 Personale retribuito

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 Responsabilità della organizzazione

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 27 Assicurazione dell’organizzazione

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 28 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 Libri sociali

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

ART. 30 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 31 Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

(aggiornato il 10/06/2019)